Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle competizioni riservate ai veicoli di interesse storico o collezionistico, per le quali è prevista una velocità media inferiore a 50 kmh»;

          b) al comma 1 dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

      «n-bis) veicoli di interesse storico o collezionistico;

      n-ter) veicoli d'epoca»;

          c) il comma 5 dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

      «5. Sono veicoli di interesse storico o collezionistico quelli costruiti da oltre venticinque anni e come tali certificati dall'ASI e dai registri storici dell'Alfa Romeo, della Fiat e della Lancia, in quanto delegati dalle rispettive case costruttrici, nonché, per i soli motoveicoli, dalla FMI. La certificazione di cui al

 

Pag. 4

primo periodo, volta ad accertare l'autenticità e l'originalità del veicolo, è effettuata in base al regolamento emanato dall'ASI, depositato presso il Ministero dei trasporti. I veicoli di cui al presente comma possono circolare sulle pubbliche strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal citato regolamento»;

          d) dopo il comma 4 dell'articolo 80 è inserito il seguente:

      «4-bis. Per i veicoli di interesse storico o collezionistico, la revisione deve essere effettuata ogni quattro anni nel rispetto delle norme in vigore all'epoca della loro costruzione»;

          e) dopo il comma 6 dell'articolo 93 sono inseriti i seguenti:

      «6-bis. Per i veicoli di interesse storico o collezionistico l'immatricolazione e la reimmatricolazione sono effettuate dietro presentazione del titolo, anche autocertificato, di proprietà e della certificazione delle caratteristiche tecniche rilasciata dalla casa costruttrice o da uno degli enti di cui all'articolo 60, comma 5.
      6-ter. In caso di reimmatricolazione dei veicoli di cui al comma 6-bis già iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta dell'ultimo proprietario iscritto, ad esclusione di quelli che risultano demoliti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contributi statali alla rottamazione, al richiedente sono rilasciati le targhe e il libretto di prima immatricolazione al P.R.A.».